La Commissione Straordinaria del Comune di Anzio ha approvato la delibera che regolamenta il rilascio di concessioni e ampliamenti di suolo pubblico agli esercizi di somministrazione ed alle attività artigianali di produzione di generi alimentari destinati al consumo diretto, per la stagione estiva 2023, dal 1 maggio 2023 al 30 settembre 2023.
Ecco le nuove norme regolamentari per il rilascio di concessioni di suolo pubblico:
a) La concessione può essere rilasciata solo per il periodo estivo decorrente dal 01/05/2023 al 30/09/2023, previo pagamento del canone unico patrimoniale calcolato applicando le tariffe per le occupazioni temporanee;
b) La concessione di suolo pubblico può essere rilasciata esclusivamente agli esercizi pubblici di somministrazione e alle attività artigianali di produzione di generi alimentari destinati al consumo diretto;
c) Le occupazioni non possono riguardare alcuna tipologia di struttura o pedana a terra, ma semplicemente tavoli, sedie, ombrelloni facilmente rimovibili, fioriere e stand espositivi;
d) Le occupazioni non possono essere effettuate sul marciapiede, in ragione della circolazione pedonale che interessa in particolare il periodo estivo soggetto a notevole affluenza turistica comportante intenso passaggio pedonale. Nessun tipo di arredo deve essere apposto lungo i marciapiedi, in adiacenza ai locali e/o in aderenza agli edifici garantendo in tal modo la sicurezza pedonale lasciando uno spazio di almeno 2 metri. Nelle strade incluse in aree pedonali, zone a traffico limitato e nel centro storico, deve essere assicurata una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso larga 3 metri. Non è consentita l’occupazione del suolo pubblico delle strade comunali qualora ricadente all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all’art. 18, comma 2 del Codice della Strada. L’occupazione delle strade è comunque consentita solo a condizione che siano rispettate eventuali norme più restrittive poste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
e) Il concessionario deve essere in grado di rimuovere l’occupazione entro 48 ore, su richiesta del Comune motivata da ragioni di pubblico interesse, sicurezza e ordine pubblico, in particolar modo in occasione di particolari eventi, manifestazioni e/o feste patronali.
f) La superficie di suolo pubblico oggetto di concessione non può in ogni caso eccedere la superficie interna del locale oggetto dell’autorizzazione e deve riguardare l’area antistante la propria attività, senza eccedere dal limite frontale della medesima e rispettando il confine delle mura perimetrali esterne, così come non è ammessa la concessione all’occupazione sul lato opposto dell’esercizio. L’utilizzo della superficie di suolo pubblico, di norma, è consentito durante l’orario di apertura del concessionario.
g) Sedie e tavoli devono essere ritirati dall’area occupata quando l’esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 7 giorni. Nell’orario di chiusura dell’esercizio i tavoli e le sedie, qualora non possano essere ritirati all’interno del locale, debbono essere ordinatamente impilati nell’area occupata, e legati tra loro affinché non possano essere utilizzati da terzi in orari e modalità non conformi alla concessione. Nell’eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare tavoli e sedie alla riapertura del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei residenti.
h) E’ fatto obbligo segnalare l’occupazione con sistemi ben visibili anche nelle fasce di orario notturno e dovrà essere garantito il decoro e adeguate condizioni igienico-sanitarie dell’intera area.