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Anzio, stop all’amianto: arriva l’ordinanza a difesa della salute

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E’ stata firmata nelle ore scorse l’ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica che impone di provvedere, in via cautelativa all’attivazione delle azioni e/o interventi per scongiurare rischi alla collettività.

L’ordinanza del sindaco Candido De Angelis segue i numerosi esposti inerenti la presenza in parti di edifici (coperture, tettoie, rivestimenti) di materiale contenente amianto, o altrimenti rinvenuto come rifiuto abbandonato sul territorio comunale (generalmente lastre, canne fumarie e/o similari). Cosi come segnalato in consiglio comunale anche da Mariateresa Russo (M5S) che on questi giorni era tornata a sollecitare l’amministrazione comunale circa la presenza di un manufatto contenente amianto abbandonato vicino un parco per bambini.

Rilevato che si verificano reiterati e indiscriminati abbandoni abusivi da parte di ignoti, sia in lotti privati incustoditi che sul territorio comunale, di rifiuti contenenti amianto che recano pregiudizio al decoro urbano e alla salute pubblica; tenuto conto che questa Amministrazione dovrebbe sostenere considerevoli costi per la messa insicurezza, bonifica e rimozione dei materiali contenenti amianto per gli interventi da predisporre d’ufficio dal Comune a seguito di accertata inosservanza delle Ordinanze dirette ai proprietari e/o ai soggetti obbligati. Considerato altresì che occorre monitorare costantemente ogni fonte di inquinamento, e che i materiali comprendenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, oppure compatto con degrado superficiale accertato, vanno bonificati nelle forme previste dalla legge, previa disposizione di specifico Piano di Lavoro per il confinamento/inglobamento, o per la rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell’intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica. A tutela della salute pubblica si ordina a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto e proprietari di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, entro il termine perentorio di 120 giorni di provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare potenziali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attivazione delle azioni e/o interventi nel rispetto dei principi di cui al D.M. 06.06.1994 e di seguito elencati:
1. Far redigere da professionista o ditta specializzata una dettagliata relazione tecnica di valutazione del rischio e dello stato di conservazione dei parti in amianto, corredata di certificato e di analisi del materiale costitutivo e monitoraggio ambientale delle fibre
aero-disperse;
2. Nomina di una figura designata ai sensi del paragrafo 4 del D.M. Sanità del 06.09.1994, con funzioni di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione del manufatto in cui dovesse risultare la presenza di amianto, nonché gli interventi da effettuare e i tempi di attuazione”.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra dovrà fornire dettagliate indicazioni circa gli interventi che si intendono eseguire e i relativi tempi di attuazione, specificando una delle seguenti alternative:
a. Non è necessario un intervento immediato (in tal caso la proprietà dovrà comunque impegnarsi a far predisporre dalla figura designata un piano di monitoraggio dello stato di degrado superficiale e delle fibre aero-disperse);
b. E’ necessario un intervento di bonifica immediato, per cui la proprietà, o i soggetti obbligati, dovranno incaricare immediatamente una ditta specializzata per eseguire le operazioni di incapsulamento/confinamento/inglobamento, previa presentazione alla competente ASL del Piano di Lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss..mm.ii.,

c. E’ necessaria la definitiva rimozione e smaltimento a norma di legge del materiale contenente amianto, previa presentazione alla competente ASL del Piano di Lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss..mm.ii.;

Nei casi di cui ai punti b. e c. la proprietà e gli obbligati in solido dovranno darne immediata comunicazione all’Ufficio Ambiente del Comune di Anzio, allegando copia della trasmissione del Piano di Lavoro alla competente ASL.
Ad approvazione del Piano di lavoro avvenuta da parte della ASL , la proprietà dovrà inoltre comunicare sempre all’Ufficio Ambiente del Comune di Anzio la data di effettiva esecuzione degli interventi alla conclusione dei quali dovrà fornire copia dei Formulari d’Identificazione Rifiuto (F.I.R.) comprovanti il conferimento presso siti autorizzati.