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Nettuno, nuove misure anti-contagio: obbligo di mascherine e spesa due volte a settimana

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Ulteriori strette a Nettuno per limitare al minimo gli spostamenti indispensabili per le famiglie che si trovano ad affrontare questo durissimo momento. Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, misurazione della temperatura con termoscanner per i gestori dei supermercati e spesa due volte alla settimana. Sono le principali misure contenute nell’ultima ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Coppola. La decorrenza del provvedimento, adottato per contenere la diffusione del Covid-19 che solo a Nettuno ha fatto registrare 36 casi e tre decessi, è immediata (26 marzo) ed avrà validità fino al 3 aprile.

Ritenuto di salvaguardare la salute pubblica attraverso ulteriori misure di contenimento attraverso l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale, si legge nell’ordinanza sindacale, si ordina:
1) l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i soggetti residenti e presenti nel territorio comunale in tutti i luoghi chiusi e anche nei luoghi esterni dove potrebbe esserci un incontro ravvicinato di persone;
2) la predisposizione da parte degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali, per la durata di apertura, di dispenser con soluzione igienizzante o di guanti monouso, che devono essere cestinati all’uscita;
3) l’obbligo di fare la spesa soltanto due volte a settimana presso le medie e grandi strutture di vendita a prevalenza commerciale e per un massimo di un soggetto per nucleo familiare;
4) il divieto di ingresso ed utilizzo di giardini pubblici e parchi ed il divieto di sostare sulle panchine;
5) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
6) ai gestori delle medie e grandi strutture di vendita di dotarsi di termoscanner per verificare la temperatura corporea degli avventori all’ingresso della struttura, consentendo l’accesso a coloro che hanno una temperatura inferiore ai 37,5° C-; garantendo le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.

L’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.