Home Cronaca Anzio Anzio, EcoTransport vince al Tar: annullata l’ordinanza di precauzione

Anzio, EcoTransport vince al Tar: annullata l’ordinanza di precauzione

4757
0

Annullata l’ordinanza sindacale firmata il 6 marzo per bloccare la costruzione di impianti di rifiuti sul territorio. Luciano Bruschini: “Valuteremo in questi giorni quale ulteriore iniziativa, amministrativa o processuale, potrà essere eventualmente intrapresa”

Il provvedimento impugnato (l’ordinanza di precauzione firmata dal Sindaco il 6 marzo) non richiama alcuna base normativa, fatta eccezione per la Costituzione e per il Trattato dell’Unione europea e in buona sostanza è atipico, avendo apprestato l’ordinamento “tutti gli istituti giuridici, nella fattispecie già attivati, per valutare correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, le legittime modalità di perseguimento degli interessi pubblici coinvolti e di contemperamento degli stessi con gli interessi privati attinti dall’azione amministrativa“. Sono le motivazioni per le quali il Tar del Lazio ha accolto il ricorso promosso dalla Eco Transport, la società che intende realizzare un sito di stoccaggio rifiuti in via della Spadellata, contro l’ordinanza firmata da Luciano Bruschini. Il giudice ha ritenuto che “sussistono i presupposti per una sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare” di cui si è avuta notizia poco fa. Considerato che la ditta ha chiesto l’autorizzazione al recupero dei rifiuti, che l’iter è fermo in Città metropolitana e che il responsabile del procedimento ha deciso di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ritenendo sussistenti le condizioni per il dimezzamento delle soglie dimensionali di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso poiché l’adozione del principio di precauzione “presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo e attuale, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente“. Nella fattispecie, però, “il provvedimento impugnato, che neppure richiama alcuna base normativa, fatta eccezione per la Costituzione e per il Trattato dell’Unione europea, si inserisce illegittimamente in una procedura di autorizzazione tuttora in corso di espletamento – con conseguente assenza del requisito del pericolo attuale e concreto da fronteggiare – impedendone il suo naturale sviluppo mediante lo strumento ordinario della conferenza di servizi, cui sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati e controinteressati, portatori di interessi giuridicamente significativi, tra cui lo stesso Comune resistente; ne consegue il difetto dei presupposti per l’adozione di un provvedimento atipico, avendo apprestato l’ordinamento tutti gli istituti giuridici, nella fattispecie già attivati, per valutare correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, le legittime modalità di perseguimento degli interessi pubblici coinvolti e di contemperamento degli stessi con gli interessi privati attinti dall’azione amministrativa“.

Raggiunto al telefono è stato il Sindaco, poco fa, ad affermare che “verrà valutate in questi giorni quale ulteriore iniziativa, amministrativa o processuale, potrà essere eventualmente intrapresa“.