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Accesso alle discese a mare a Nettuno, il Tar del Lazio dichiara inammissibile il ricorso di Codacons, Comitato dei Mille e associazione Dialogo

Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato a luglio da Codacons e dalle associazioni Comitato dei Mille e Dialogo che avevano presentato ricorso per chiedere a comune di Nettuno, Capitaneria di porto e regione Lazio la riapertura delle discese tra il Belvedere e la Riviera Egidi, a ponente, interdette al passaggio pubblico dopo la loro chiusura nell’arco degli anni. Il Tribunale non ha infatti ravvisato comportamento inadempiente dell’amministrazione comunale.Codacons e le associazioni locali avevano censurato l’inadempimento diamministrazione comunale, Capitaneria di porto e regione […]

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Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato a luglio da Codacons e dalle associazioni Comitato dei Mille e Dialogo che avevano presentato ricorso per chiedere a comune di Nettuno, Capitaneria di porto e regione Lazio la riapertura delle discese tra il Belvedere e la Riviera Egidi, a ponente, interdette al passaggio pubblico dopo la loro chiusura nell’arco degli anni. Il Tribunale non ha infatti ravvisato comportamento inadempiente dell’amministrazione comunale.Codacons e le associazioni locali avevano censurato l’inadempimento diamministrazione comunale, Capitaneria di porto e regione Lazio sulla mancata riapertura di almeno due varchi, quelli dei civici 95 e 125 di via Gramsci, perché ricadevano su area demaniale. Avevano quindi evidenziato come, nel tratto di litorale oggetto del ricorso, si susseguissero una serie di cancelli che impedivano l’accesso al demanio marittimo anche in violazione del regolamento regionale del 2016 che stabilisce un varco pubblico ogni trecento metri. Il Comune a sua volta aveva fatto opposizione costituendosi in giudizio presentando il progetto per il ripristino del passaggio sotterraneo tra il palazzo dell’ex Divina Provvidenza e la spiaggia che ricade nella fascia di litorale dove i varchi sono interdetti.Proprio sulla scorta del progetto del passaggio sotterraneo, il Tar ha rilevato “che la prospettata inerzia dell’amministrazione non sussisteva al momento della proposizione del ricorso”. E ancora: “l’individuazione in via amministrativa dei varchi di accesso e le attività compiute per assicurarne la fruibilità, sufficienti o meno che siano rispetto ai parametri normativi indicati dalla parte ricorrente – scrivono i giudici del Tribunale amministrativo -, manifestano l’insussistenza del silenzio-inadempimento dell’amministrazione e dunque disvelano l’inammissibilità del ricorso proposto in quanto costituiscono l’esercizio di quei poteri di cui le ricorrenti lamentano invece l’omesso svolgimento”.

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Redazione Ilgranchio.it
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