«L’amministrazione comunale tenta di sottrarsi all’esecuzione
di un atto dovuto, i comitati chiedono al tribunale
amministrativo di sostituire il Sindaco con un commissario.
Nettuno, 05/08/2026
Il TAR Lazio ordina di eseguire; il Comune risponde con una relazione programmatica del
Dirigente. È quanto rilevato da Simone Massari dopo un’analisi puntuale dei risvolti della vicenda.
Una dinamica che rappresenta, in modo quasi paradigmatico, la parabola amministrativa che ha
condotto alla richiesta di un commissario ad acta: figura che interviene quando l’obbligo giuridico
viene trattato come un’opzione discrezionale.
Ricorda l’avvocato Adolfo Bruno che c’è un principio che dovrebbe essere ovvio: le sentenze si
rispettano. A Nettuno, invece, sembra essersi trasformato in una variabile negoziabile. Il 24 luglio 2026 il TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, con decreto monocratico n. 04158/2026, ha ordinato al Comune di “provvedere a consentire l’accesso all’arenile in sicurezza nel tratto di cui è questione”. Un ordine immediatamente esecutivo, adottato ex art. 56 c.p.a., perché il silenzio dell’ente sulla
diffida del 19 gennaio 2026 comprometteva l’interesse pubblico alla fruizione del demanio
marittimo. Il giudice aveva chiesto un fatto immediato, concreto, verificabile: aprire un accesso sicuro. Nessuna apertura, nessuna misura provvisoria, nessuna ordinanza contingibile e urgente, nessun presidio della Polizia Locale: non un atto esecutivo. In diritto amministrativo, non rispondere a un
ordine giurisdizionale configura inerzia, non ottemperanza.
La catena istituzionale che avrebbe dovuto garantire l’esecuzione del decreto del TAR si è dissolta.
Il Sindaco, quale autorità di vertice dell’amministrazione comunale, non ha emanato alcuna
ordinanza d’urgenza. Il Dirigente, titolare degli atti gestionali ex art. 107 TUEL, non ha predisposto misure di sicurezza. Il Segretario Generale, garante della trasparenza e della legalità dell’ente, non
risulta essere intervenuto. La Polizia Locale dichiara di non avere competenze in materia. Nessuno
ha dato esecuzione al decreto, disattendendo la prima regola della pubblica amministrazione; la
politica deve servire le pubbliche funzioni, non occuparle.
La vicenda diventa così un caso paradigmatico della frattura creatasi tra il tribunale che pianifica e
l’amministrazione comunale che deve eseguire. L’inerzia non è un fatto neutro: genera responsabilità erariale, espone a misure sostitutive ex art. 114 c.p.a., può integrare l’inosservanza di
provvedimento dell’autorità e, soprattutto, incrina la fiducia tra cittadini e istituzioni. Per garantire l’apertura dei cancelli di accesso alla spiaggia è stato chiesto al TAR Lazio di nominare un commissario ad acta, figura che sostituisce la pubblica amministrazione quando questa
decide di non adempiere a ciò che la legge impone. È la mano operativa del giudice: apre ciò che
deve essere aperto, firma ciò che deve essere firmato, realizza ciò che l’ente non ha voluto realizzare. La sua nomina rappresenta il segnale più chiaro che la legalità non può attendere, né può
essere sospesa per inerzia politica.
Resta una domanda, semplice e severa, avanzata dall’Ingegner Vincenzo D’Errico: perché il Sindaco non
esegue un ordine del giudice? In fondo si tratta di quello che tecnicamente è ritenuto un atto dovuto.
Quando un Sindaco decide di disattendere un decreto del TAR, non si limita ad ingaggiare una
disputa burocratica, spezza il patto istituzionale che tiene insieme la comunità. L’articolo 54 della
Costituzione parla chiaro: chi esercita funzioni pubbliche deve adempierle “con disciplina e onore”.
Ignorare un ordine giurisdizionale significa collocarsi, di fatto, al di sopra della legge».
- Piero Tirocchi
Legale rappresentante Comitato dei Mille e Dialogo



