Dopo la soluzione, in extremis, trovata dall’Amministrazione comunale per uscire dall’impasse della refezione scolastica – la cui proroga era scaduta il 31 dicembre dopo una gara ponte di un anno e dopo la revoca del precedente appalto per illegittimità della commissione giudicatrice, iniziano ad arrivare le prime considerazioni, per nulla positive. Il primo a contestare la scelta è, ancora una volta, Paride Tulli segretario del Psdi: “Scontato che le proroghe di gare pubbliche sono severamente vietate, vedi pure la delibera ANAC n.34/2011, la determina in oggetto dimentica che una volta revocato l’appalto alla precedente società nel giugno del 2015 conseguente al parere Anac sulla irregolarità della commissione aggiudicatrice, non venne subito indetta una nuova gara ma si preferì una così detta “gara ponte” aggiudicata il 13 agosto 2015 alla All Foods, ultima in graduatoria in quella precedente, per la durata di un anno. Solo nell’aprile del 2016, praticamente allo scadere dell’anno ponte, veniva deliberata con comodo dalla giunta una nuova gara quinquennale del valore di 10.547.000 euro”. La stessa gara è stata poi congelata in attesa che venisse costituita la Stazione unica appaltante con Ardea; per cui si rese necessario, per non interrompere il servizio destinato ai bambini, affidarsi ad una “procedura negoziata” con la quale si lasciava il servizio ad All Foods e Camst fino al 31 dicembre. “E siccome a quella data la gara principale era ancora in alto mare – attacca Tulli – ecco la nuova proroga al 17 marzo 2017 e anche oltre come si evince tra le righe. A fondamento di questa procedura negoziale viene richiamato l’art. 63, comma 2, lett. c, del D.lgs 50/2016 che prevede solo per ‘ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice’ oltre al fatto che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura (negoziale) di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. Se per eventi imprevedibili si intende il cambio della normativa per le sede unica appaltante siamo lontani dalla realtà, l’obbligatorietà per questa nuova procedura è in vigore dal 1° luglio 2015 ben prima della famigerata “gara ponte” del 13/08/2015 e ancor prima della delibera del 15/04/2016 per la gara quinquennale da 10.547.000 euro. Per quanto riguarda invece la scelta della procedura negoziale è stata cercata e voluta dall’amministrazione e non certo piovuta dal cielo. Per cui l’omissione del dirigente Pusceddu di quanto accaduto antecedentemente alla delibera 81 del settembre 2016 falsa il quadro complessivo e le responsabilità dell’attuale situazione, in conseguenza tutti gli atti citati e quant’altro verranno inviati agli organi competenti per il giudizio di merito“.